Statuto Associazione F.E.R.T.

PREMESSA 

L'Associazione F.E.R.T. Filming with a European Regard in Turin è stata co­stituita il 1° giugno 1993, con lo scopo di “salvaguardare e riportare alla lo­ro funzione originaria di studi cinematogra­fici gli edifi­ci già denominati FERT, siti in Torino, corso Lombardia numeri 174-194”.

 

STATUTO 

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Articolo 1
È costituita a tempo indeterminato un'associazione culturale denominata:
“ASSOCIAZIONE F.E.R.T. - Filming with a European Regard in Turin”, si­gla­bile “ASSOCIAZIONE F.E.R.T.”
L'Associazione ha sede legale in Torino.

Articolo 2
L'Associazione, apolitica e senza finalità di lucro, ha per scopo il rafforza­mento delle capacità in­dustriali della produzione indipendente in Piemonte affinché la ri­nascente attività degli Studi FERT, della quale l’Associazione è stata il pro­motore, possa indirizzarsi verso una prospera pratica di qualità.

L'Associazione declina questo scopo generale in una serie di missioni che co­stituiscono la base dei suoi programmi di lavoro:

  • per la cultura della collaborazione tra i professionisti  e le piccole e me­die imprese del comparto dei contenuti media, l’Associazione è un forum di discussione e di progettazione collaborativa;
  • per la co-produzione europea, l’Associazione è uno strumento di inter­connessione, informazio­ne e promozione;
  • per la qualità dei prodotti e dei processi, per l’innovazione, l’Associazio­ne è un federatore della comunità artistica, professionale, scientifica nella prospettiva di una società dell’informazione a misura d’uomo e aderente alle migliori caratteristiche della cultura europea.

Lo scopo associativo e la realizzazione delle missioni ad esso connesse, sono perseguiti dall’Asso­ciazione con ogni genere di iniziative atte a favorire la produzione indipendente in Piemonte e il suo successo in Italia, in Europa e nel mondo, attraverso la promozione, la comunicazione e l’incremen­to di attività e programmi inerenti lo sviluppo, la produzione, la dif­fusione, la conservazione e la catalogazione delle opere cinematografiche, audiovisive e multimediali realizzate con tecniche esistenti o da inventare e con linguaggi convenzionali o determinati dal comparire di nuovi strumenti espressivi e distributivi.

A tal fine, operando prevalentemente in Piemonte, l’Associazione si propone di:

  • favorire la formazione e la crescita professionale e sociale delle industrie creative e della produzione indipendente;
  • costituire e promuovere l’azione di organismi, enti o società come stru­mento per il raggiungi­mento degli scopi sociali, nonché aderire e/o par­tecipare ad organismi, enti o società che per­seguano obiettivi compatibi­li con quello dell’Associazione;
  • svolgere attività di studi e ricerca, nonché raccogliere ed elaborare infor­mazioni e dati relativi al settore audiovisivo e della comunicazione an­che dotandosi di propri strumenti di comunica­zione e di informazione;
  • organizzare manifestazioni pubbliche, iniziative culturali, laboratori e in­contri professionali, in­terventi su media cartacei, radiotelevisivi e infor­matici, campagne di informazione e comunica­zione come strumenti atti al raggiungimento degli scopi sociali;
  • sostenere l’innovazione tecnologica per il sostegno ed il rafforzamento delle capacità creative, scientifiche ed economiche atte al raggiungimen­to degli scopi sociali nel comparto dei contenuti media, in particolare per i pro­pri associati.


SOCI

Articolo 3
Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le piccole e medie im­prese della cinemato­grafia e dell’audiovisivo, i distributori, gli archivi, gli istituti di formazione, le istituzioni culturali, le associazioni e chiunque,per­sona fisica, giuridica o ente,  in accordo con gli scopi dello Statuto, faccia domanda al Consiglio di Amministrazione, sottoscriva la quota stabilita dal Consiglio stesso e sia ammesso con delibera dell’Assemblea.
Le associazioni, le società, le istituzioni e gli enti, devono essere rappresen­tate da una persona fisi­ca.
Tutti i soci hanno diritto a frequentare la sede sociale e a partecipare alle at­tività dell'Associazione.
Ai soci tutti, senza distinzione di sorta, viene garantita l’uniformità del rap­porto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamen­te la temporaneità della parte­cipazione. Agli stessi viene altresì garantito, qualora siano maggio­renni e in regola con il pagamento della quota associativa annuale, il diritto di voto per l’approva­zione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomi­na degli organi direttivi dell’as­sociazione e in genere per tutte le delibe­razio­ni di competenza dell’Assemblea.
La qualità di socio si perde per morte, dimissioni e per decadenza.
La decadenza dei soci è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione a suo motivato giudizio nel caso di mancato versamento della quota sociale entro i termini previsti o per prolungata inadem­pienza degli obblighi assunti.
Il socio decaduto ha facoltà di ricorrere all' Arbitro di cui al suc­ces­si­vo ar­ti­colo 23 entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunica­zio­ne re­la­tiva.
Sono espressamente vietate la rivalutazione e la trasmissibilità della quota o del contributo asso­ciativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, ex articolo 111, comma 4 quinquies, lette­ra f) del D.P.R. 917/86.

PRESIDENTE ONORARIO

Articolo 4
Il Presidente Onorario garantisce la continuità storica, imprenditoriale e artistica tra l'espe­rienza della tradizione FERT e il suo progetto di ri­lancio; rappresenta l'Associazione su deli­bera del Consiglio di Ammi­ni­strazione.
Il Presidente Onorario viene eletto dall'Assemblea dei soci con il voto favore­vole di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto, presenti o rappresen­tati.
Dura in carica per il periodo di tempo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina ed è rie­leggibile.

ORGANI

Articolo 5
Sono organi dell'Associazione:

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 6
L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione compo­sto, secondo la delibera­zione dell’Assemblea che li nomina, da cinque a set­te membri eletti dall'Assemblea ordinaria. Essi durano in carica un anno e so­no rieleggibili.

Tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa sono eleggibili quali membri dell’organo amministrativo.
I Consiglieri hanno diritto ad un gettone di presenza il cui ammontare viene deliberato dall’Assem­blea Ordinaria su proposta del Consiglio.

Articolo 7
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Articolo 8
Il Consiglio di Amministrazione svolge le seguenti attività:
a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
b) realizza, direttamente o nominando responsabili di progetto, scelti tra i consiglieri e/o gli asso­ciati, le indicazioni programmatiche espresse in As­semblea;
c) convoca l'Assemblea dei soci;
d) discute ed elabora il bilancio consuntivo;
e) elabora i  programmi e le relative fonti di finanziamento;
f) stabilisce l'ammontare delle quote sociali e del gettone di presenza per i Consiglieri;
g) dichiara la decadenza dei soci;
h) cura la gestione dell'Associazione, provvedendo alla riscossione dei con­tri­buti, al pagamento del­le obbligazioni contratte e alla riscossione dei credi­ti con tutti i poteri di ordinaria e straordina­ria amministrazione.

Articolo 9
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richie­sta da almeno due dei suoi membri e comunque alme­no due  volte all'anno.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggio­ranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di paritàla deliberazione si in­tende respinta.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Le delibere del Consiglio sono redatte su apposito registro, a cura di un se­gretario nominato dai presenti.
Secondo la procedura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e pubblica­ta sul sito web associa­tivo, l’Associazione adotta pratiche ottimali di utilizzo delle tecnologie della comunicazione per la piena trasparenza delle proprie attività operative ed amministrative, verso i soci e i partner istitu­zionali e privati.

Articolo 10
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'ese­cuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, stipula i contratti e firma la corrispondenza che impegni comunque l'Asso­ciazione, risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto del­l'Associazione.
Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla pri­ma riunione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presi­dente.
Il fatto stesso che il Vice Presidente agisca in nome e in rappresentanza del­l’Associazione attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o respon­sabilità in merito.

Articolo 11
Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese, la te­nuta del libro cassa e in generale tutti i documenti che specificamente ri­guardano il servizio affidatogli.
Ogni atto relativo all’aumento del patrimonio dell’Associazione deve portare la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere. Gli atti volti a ridurre il pa­trimonio dell’Associazione devono portare la firma congiunta del Presi­dente e del Tesoriere per importi superiori a 2.500 EURO, mentre per im­porti infe­riori a 2.500 EURO sono sufficienti le firme disgiunte del Presiden­te o del Tesoriere.

Articolo 12
I membri del Consiglio che nel corso del mandato rendessero vacante la ca­rica per dimissioni, de­cadenza o morte vengono sostituiticon i primi esclusi nell’ultima elezione del Consiglio, se esisten­ti, o in subordine, con delibera dell'Assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 16.

ASSEMBLEE

Articolo 13
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno. L’assemblea or­di­naria per l’approvazio­ne del bilancio consuntivo si riunisce entro il 30 aprile di ogni anno. Per particolari esigenze am­ministrative, la data di convocazio­ne di ta­le As­sem­blea potrà essere prorogata, ma comunque non oltre il 30 giu­gno.
L'Assemblea straordinaria invece può essere convocata dal Consiglio di Am­ministrazione ogni qualvolta questi lo ritenga necessario, o su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci aventi di­ritto al voto.

Articolo 14
La convocazione dell'Assemblea si effettua con avviso contenente l'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l’ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione,  inviato ad ogni socio  almeno quin­dici gior­ni pri­ma del­la da­ta sta­bi­lita  mediante comu­nicazione posta­le o via fax o via e-mail.
L'Assemblea deve essere convocata in Torino anche fuori dalla sede sociale.
L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente o rappresentata almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qua­lunque sia il numero degli intervenuti.

Articolo 15
Presiede l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, uno dei membri del Consiglio di Ammini­strazione designato di volta in volta dall'Assemblea stessa. Svolge l'attività di Segretario un mem­bro dell'Associazione designa­to dal Presidente dell'Assemblea. In caso di necessità il Presidente incarica due soci di svolgere funzione di scrutatori.
Tali organi hanno il compito di regolare lo svolgimento dei lavori, verificare l'approvazione o il rifiu­to delle mozioni, provvedere alla stesura di apposito verbale, da firmarsi dal Presidente e dal Se­gretario, ed eventualmente dagli scrutatori.

Articolo 16
L'Assemblea ordinaria:
a) delibera sull'ammissione di nuovi soci;
b) approva il bilancio consuntivo;
c) discute e approva linee programmatiche e fonti di finanziamento per le future attività;
d) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
e) delibera la sostituzione dei membri del Consiglio che rendessero vacante la carica per dimissio­ni, decadenza o morte, se non esistono i primi esclusi di cui all’articolo 12.
f) nomina i Revisori dei Conti fra non soci di adeguata esperienza pro­fessionale.
Le delibere sono valide con il consenso della metà più uno dei soci aventi di­ritto al voto presenti o rappresentati.

Articolo 17
L'Assemblea straordinaria:
a) delibera le modifiche da apportare allo Statuto con la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati;
b) delibera lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione con il voto fa­vo­revole di almeno tre quarti di tutti i soci aventi diritto al voto.

Articolo 18
L’Assemblea dei soci è sovrana, le sue delibere vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.
Ad essa sono demandate tutte le deliberazioni che non competono ad altro organo associativo per disposizione del presente Statuto o per delega del­l’Assemblea stessa.
Le delibere sono depositate presso la sede dell’Associazione a disposizione dei soci, i quali hanno facoltà di chiederne copia.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea con diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
A ciascun socio spetta un unico voto.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta. Nes­sun socio può essere portatore di più di due deleghe.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 19
Il Collegio dei Revisori controlla la gestione dell'Associazione.
Esso è co­sti­tuito da tre mem­bri, elet­ti an­nual­mente dal­l’as­semblea degli as­sociati fra i non soci di adeguata esperienza professionale, se e quan­do lo ri­terrà necessario in relazione alle esigenze del­l’Associazione.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, re­digeranno con la colla­borazione del Tesoriere una relazione di bilancio an­nuale; potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi mo­mento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. 

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 20
L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bi­lancio consuntivo  che deve riassumere le vicende eco­nomiche e finanziarie dell’Asso­cia­zio­ne in modo da costituire uno stru­men­to di trasparenza e di controllo del­l’inte­ra gestione economica e fi­nan­ziaria dell’Associazione.
Il bilancio  si costituirà pertanto di distinte sezioni nelle quali, se­con­do uno sviluppo organico ed analitico, verrà data esposizione dei:
- proventi conseguiti e dei costi sostenuti nel corso dell’esercizio sociale,
- crediti e debiti, saldi attivi e passivi di tesoreria, immobilizzazioni.

Articolo 21
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
a) beni mobili e immobili,materiali e immateriali, ivi inclusi i diritti di pro­prietà intellettuale e i ri­sultati di attività di ricerca o professionali, o di pre­stazioni volontarie non retribuite di soci (pur­ché il loro valore possa essere og­get­to di revisione contabile e valutazione indipendente),che po­tranno di­ve­nire di proprietà dell'Associazione;
b) eventuali fondi di riserva costituiti con fondi di bilancio;
c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di Enti e privati;
d) introito delle quote sociali;
e) ricavato di iniziative e manifestazioni, pubblicazioni, corsi di formazione, interventi vari o parte­cipazione ad essi;
f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale;
g) contributi dello Stato, delle Regioni , di enti locali , di enti o di istitu­zioni pub­blici, anche finaliz­zati al soste­gno di spe­cifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fi­ni isti­tuzio­nali;
h) contributi dell’Unione Europea e di organismi interna­zionali;
i) altre entrate compatibili con le finalità dell’associazione.

Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi dello Statuto Sociale.

E’ espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, eventuali uti­li o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del­l’As­sociazione, salvo che la destinazione o la di­stribuzione non siano impo­ste da leggi vigenti. 

SCIOGLIMENTO

Articolo 22
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in or­di­ne alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analo­ghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’ar­ticolo 3, comma 190, della Legge 23 di­cembre 1996, n° 662, e salvo di­versa destinazione imposta dalla legge, ex articolo 111 com­ma 4 quin­quies, lettera b), D.P.R. 917/86. 

CONTROVERSIE

Articolo 23
Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci, o tra alcuni di essi e l'Associazione o i suoi organi, verrà risolta da un arbitro nominato dal Pre­sidente dell’Ordine degli Avvocati di Torino su istanza della parte più dili­gente.

Tale arbitro giudicherà pro bono et aequo e senza formalità di procedura; il suo giudizio sarà irre­vocabile ed inappellabile. 

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24
Per quanto non contemplato dal presente Statuto si richiamano le norme di legge vigenti.

Articolo 25
L'iscrizione all'Associazione comporta l'integrale conoscenza e accettazione del presente Statuto.

VISTO NE VARIETUR

Torino, lì 29 maggio 2008