PREMESSA
L'Associazione F.E.R.T. Filming with a European Regard in Turin è stata costituita il 1° giugno 1993, con lo scopo di “salvaguardare e riportare alla loro funzione originaria di studi cinematografici gli edifici già denominati FERT, siti in Torino, corso Lombardia numeri 174-194”.
STATUTO
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO
Articolo 1
È costituita a tempo indeterminato un'associazione culturale denominata:
“ASSOCIAZIONE F.E.R.T. - Filming with a European Regard in Turin”, siglabile “ASSOCIAZIONE F.E.R.T.”
L'Associazione ha sede legale in Torino.
Articolo 2
L'Associazione, apolitica e senza finalità di lucro, ha per scopo il rafforzamento delle capacità industriali della produzione indipendente in Piemonte affinché la rinascente attività degli Studi FERT, della quale l’Associazione è stata il promotore, possa indirizzarsi verso una prospera pratica di qualità.
L'Associazione declina questo scopo generale in una serie di missioni che costituiscono la base dei suoi programmi di lavoro:
- per la cultura della collaborazione tra i professionisti e le piccole e medie imprese del comparto dei contenuti media, l’Associazione è un forum di discussione e di progettazione collaborativa;
- per la co-produzione europea, l’Associazione è uno strumento di interconnessione, informazione e promozione;
- per la qualità dei prodotti e dei processi, per l’innovazione, l’Associazione è un federatore della comunità artistica, professionale, scientifica nella prospettiva di una società dell’informazione a misura d’uomo e aderente alle migliori caratteristiche della cultura europea.
Lo scopo associativo e la realizzazione delle missioni ad esso connesse, sono perseguiti dall’Associazione con ogni genere di iniziative atte a favorire la produzione indipendente in Piemonte e il suo successo in Italia, in Europa e nel mondo, attraverso la promozione, la comunicazione e l’incremento di attività e programmi inerenti lo sviluppo, la produzione, la diffusione, la conservazione e la catalogazione delle opere cinematografiche, audiovisive e multimediali realizzate con tecniche esistenti o da inventare e con linguaggi convenzionali o determinati dal comparire di nuovi strumenti espressivi e distributivi.
A tal fine, operando prevalentemente in Piemonte, l’Associazione si propone di:
- favorire la formazione e la crescita professionale e sociale delle industrie creative e della produzione indipendente;
- costituire e promuovere l’azione di organismi, enti o società come strumento per il raggiungimento degli scopi sociali, nonché aderire e/o partecipare ad organismi, enti o società che perseguano obiettivi compatibili con quello dell’Associazione;
- svolgere attività di studi e ricerca, nonché raccogliere ed elaborare informazioni e dati relativi al settore audiovisivo e della comunicazione anche dotandosi di propri strumenti di comunicazione e di informazione;
- organizzare manifestazioni pubbliche, iniziative culturali, laboratori e incontri professionali, interventi su media cartacei, radiotelevisivi e informatici, campagne di informazione e comunicazione come strumenti atti al raggiungimento degli scopi sociali;
- sostenere l’innovazione tecnologica per il sostegno ed il rafforzamento delle capacità creative, scientifiche ed economiche atte al raggiungimento degli scopi sociali nel comparto dei contenuti media, in particolare per i propri associati.
SOCI
Articolo 3
Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le piccole e medie imprese della cinematografia e dell’audiovisivo, i distributori, gli archivi, gli istituti di formazione, le istituzioni culturali, le associazioni e chiunque,persona fisica, giuridica o ente, in accordo con gli scopi dello Statuto, faccia domanda al Consiglio di Amministrazione, sottoscriva la quota stabilita dal Consiglio stesso e sia ammesso con delibera dell’Assemblea.
Le associazioni, le società, le istituzioni e gli enti, devono essere rappresentate da una persona fisica.
Tutti i soci hanno diritto a frequentare la sede sociale e a partecipare alle attività dell'Associazione.
Ai soci tutti, senza distinzione di sorta, viene garantita l’uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione. Agli stessi viene altresì garantito, qualora siano maggiorenni e in regola con il pagamento della quota associativa annuale, il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e in genere per tutte le deliberazioni di competenza dell’Assemblea.
La qualità di socio si perde per morte, dimissioni e per decadenza.
La decadenza dei soci è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione a suo motivato giudizio nel caso di mancato versamento della quota sociale entro i termini previsti o per prolungata inadempienza degli obblighi assunti.
Il socio decaduto ha facoltà di ricorrere all' Arbitro di cui al successivo articolo 23 entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione relativa.
Sono espressamente vietate la rivalutazione e la trasmissibilità della quota o del contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, ex articolo 111, comma 4 quinquies, lettera f) del D.P.R. 917/86.
PRESIDENTE ONORARIO
Articolo 4
Il Presidente Onorario garantisce la continuità storica, imprenditoriale e artistica tra l'esperienza della tradizione FERT e il suo progetto di rilancio; rappresenta l'Associazione su delibera del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente Onorario viene eletto dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto, presenti o rappresentati.
Dura in carica per il periodo di tempo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina ed è rieleggibile.
ORGANI
Articolo 5
Sono organi dell'Associazione:
IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
L'ASSEMBLEA DEI SOCI
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Articolo 6
L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, secondo la deliberazione dell’Assemblea che li nomina, da cinque a sette membri eletti dall'Assemblea ordinaria. Essi durano in carica un anno e sono rieleggibili.
Tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa sono eleggibili quali membri dell’organo amministrativo.
I Consiglieri hanno diritto ad un gettone di presenza il cui ammontare viene deliberato dall’Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio.
Articolo 7
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.
Articolo 8
Il Consiglio di Amministrazione svolge le seguenti attività:
a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
b) realizza, direttamente o nominando responsabili di progetto, scelti tra i consiglieri e/o gli associati, le indicazioni programmatiche espresse in Assemblea;
c) convoca l'Assemblea dei soci;
d) discute ed elabora il bilancio consuntivo;
e) elabora i programmi e le relative fonti di finanziamento;
f) stabilisce l'ammontare delle quote sociali e del gettone di presenza per i Consiglieri;
g) dichiara la decadenza dei soci;
h) cura la gestione dell'Associazione, provvedendo alla riscossione dei contributi, al pagamento delle obbligazioni contratte e alla riscossione dei crediti con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Articolo 9
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di paritàla deliberazione si intende respinta.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Le delibere del Consiglio sono redatte su apposito registro, a cura di un segretario nominato dai presenti.
Secondo la procedura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata sul sito web associativo, l’Associazione adotta pratiche ottimali di utilizzo delle tecnologie della comunicazione per la piena trasparenza delle proprie attività operative ed amministrative, verso i soci e i partner istituzionali e privati.
Articolo 10
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, stipula i contratti e firma la corrispondenza che impegni comunque l'Associazione, risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione.
Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.
Il fatto stesso che il Vice Presidente agisca in nome e in rappresentanza dell’Associazione attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.
Articolo 11
Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese, la tenuta del libro cassa e in generale tutti i documenti che specificamente riguardano il servizio affidatogli.
Ogni atto relativo all’aumento del patrimonio dell’Associazione deve portare la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere. Gli atti volti a ridurre il patrimonio dell’Associazione devono portare la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere per importi superiori a 2.500 EURO, mentre per importi inferiori a 2.500 EURO sono sufficienti le firme disgiunte del Presidente o del Tesoriere.
Articolo 12
I membri del Consiglio che nel corso del mandato rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte vengono sostituiticon i primi esclusi nell’ultima elezione del Consiglio, se esistenti, o in subordine, con delibera dell'Assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 16.
ASSEMBLEE
Articolo 13
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno. L’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio consuntivo si riunisce entro il 30 aprile di ogni anno. Per particolari esigenze amministrative, la data di convocazione di tale Assemblea potrà essere prorogata, ma comunque non oltre il 30 giugno.
L'Assemblea straordinaria invece può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta questi lo ritenga necessario, o su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
Articolo 14
La convocazione dell'Assemblea si effettua con avviso contenente l'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l’ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione, inviato ad ogni socio almeno quindici giorni prima della data stabilita mediante comunicazione postale o via fax o via e-mail.
L'Assemblea deve essere convocata in Torino anche fuori dalla sede sociale.
L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente o rappresentata almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Articolo 15
Presiede l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, uno dei membri del Consiglio di Amministrazione designato di volta in volta dall'Assemblea stessa. Svolge l'attività di Segretario un membro dell'Associazione designato dal Presidente dell'Assemblea. In caso di necessità il Presidente incarica due soci di svolgere funzione di scrutatori.
Tali organi hanno il compito di regolare lo svolgimento dei lavori, verificare l'approvazione o il rifiuto delle mozioni, provvedere alla stesura di apposito verbale, da firmarsi dal Presidente e dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.
Articolo 16
L'Assemblea ordinaria:
a) delibera sull'ammissione di nuovi soci;
b) approva il bilancio consuntivo;
c) discute e approva linee programmatiche e fonti di finanziamento per le future attività;
d) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
e) delibera la sostituzione dei membri del Consiglio che rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte, se non esistono i primi esclusi di cui all’articolo 12.
f) nomina i Revisori dei Conti fra non soci di adeguata esperienza professionale.
Le delibere sono valide con il consenso della metà più uno dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.
Articolo 17
L'Assemblea straordinaria:
a) delibera le modifiche da apportare allo Statuto con la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati;
b) delibera lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti i soci aventi diritto al voto.
Articolo 18
L’Assemblea dei soci è sovrana, le sue delibere vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.
Ad essa sono demandate tutte le deliberazioni che non competono ad altro organo associativo per disposizione del presente Statuto o per delega dell’Assemblea stessa.
Le delibere sono depositate presso la sede dell’Associazione a disposizione dei soci, i quali hanno facoltà di chiederne copia.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea con diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
A ciascun socio spetta un unico voto.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta. Nessun socio può essere portatore di più di due deleghe.
COLLEGIO DEI REVISORI
Articolo 19
Il Collegio dei Revisori controlla la gestione dell'Associazione.
Esso è costituito da tre membri, eletti annualmente dall’assemblea degli associati fra i non soci di adeguata esperienza professionale, se e quando lo riterrà necessario in relazione alle esigenze dell’Associazione.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno con la collaborazione del Tesoriere una relazione di bilancio annuale; potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Articolo 20
L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo che deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell’Associazione in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell’intera gestione economica e finanziaria dell’Associazione.
Il bilancio si costituirà pertanto di distinte sezioni nelle quali, secondo uno sviluppo organico ed analitico, verrà data esposizione dei:
- proventi conseguiti e dei costi sostenuti nel corso dell’esercizio sociale,
- crediti e debiti, saldi attivi e passivi di tesoreria, immobilizzazioni.
Articolo 21
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
a) beni mobili e immobili,materiali e immateriali, ivi inclusi i diritti di proprietà intellettuale e i risultati di attività di ricerca o professionali, o di prestazioni volontarie non retribuite di soci (purché il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e valutazione indipendente),che potranno divenire di proprietà dell'Associazione;
b) eventuali fondi di riserva costituiti con fondi di bilancio;
c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di Enti e privati;
d) introito delle quote sociali;
e) ricavato di iniziative e manifestazioni, pubblicazioni, corsi di formazione, interventi vari o partecipazione ad essi;
f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale;
g) contributi dello Stato, delle Regioni , di enti locali , di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini istituzionali;
h) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
i) altre entrate compatibili con le finalità dell’associazione.
Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi dello Statuto Sociale.
E’ espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da leggi vigenti.
SCIOGLIMENTO
Articolo 22
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ex articolo 111 comma 4 quinquies, lettera b), D.P.R. 917/86.
CONTROVERSIE
Articolo 23
Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci, o tra alcuni di essi e l'Associazione o i suoi organi, verrà risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torino su istanza della parte più diligente.
Tale arbitro giudicherà pro bono et aequo e senza formalità di procedura; il suo giudizio sarà irrevocabile ed inappellabile.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 24
Per quanto non contemplato dal presente Statuto si richiamano le norme di legge vigenti.
Articolo 25
L'iscrizione all'Associazione comporta l'integrale conoscenza e accettazione del presente Statuto.
VISTO NE VARIETUR
Torino, lì 29 maggio 2008